Tribunale di Torino: NASPI per dimissioni a causa di trasferimento

Tribunale di Torino: NASPI per dimissioni a causa di trasferimento

Tribunale di Torino: NASPI per dimissioni a causa di trasferimento

Con la sentenza n. 429 del 27.04.2023, il Tribunale di Torino afferma che, in presenza di un trasferimento del lavoratore ad una sede sita ad oltre 50 km dalla residenza dello stesso, la NASPI per perdita involontaria del rapporto spetta sia in caso di dimissioni che in ipotesi di risoluzione consensuale.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dimessasi per giusta causa stante il trasferimento ad una unità produttiva distante oltre 50 km rispetto alla sua residenza, ricorre giudizialmente al fine di sentir accertato il suo diritto a percepire la NASPI a seguito delle citate dimissioni.
Nel costituirsi in giudizio l’INPS deduce che, in caso di trasferimento ad una sede ad oltre 50 km dalla residenza del lavoratore, la cessazione del rapporto deve avvenire per risoluzione consensuale per poter accedere alla NASPI; altrimenti, in caso di dimissioni per giusta causa, è necessario che il dipendente provi che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

La sentenza

Il Tribunale di Torino rileva, preliminarmente, che il trasferimento ad altra sede dell’azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore, configura una notevole variazione delle condizioni di lavoro e, come tale, rende involontaria la perdita dell’occupazione sia nel caso in cui il dipendente si dimetta sia nella diversa ipotesi in cui addivenga ad una risoluzione consensuale.

Per il Giudice, infatti, in questa ipotesi, l’adesione del lavoratore alla proposta risolutiva del datore è equiparata alle dimissioni per giusta causa come fosse intervenuta in presenza di una giusta causa di recesso.

Secondo la sentenza, dunque, la decisione del lavoratore di dimettersi dopo aver subito un trasferimento di tale natura – a prescindere dalla legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale – deve ritenersi una scelta imputabile a terzi, non volontaria ed a cui consegue il diritto di percepire l’indennità NASPI.

Su tali presupposti, il Tribunale accoglie il ricorso della lavoratrice e riconosce il diritto della medesima a vedersi riconosciuta l’indennità di disoccupazione.

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