Con la sentenza n. 10104 del 12.10.2024, il Tribunale di Roma afferma che, in caso di licenziamento disciplinare irrogato senza una preventiva contestazione, si integra, non già una mera deviazione formale dallo schema procedimentale della norma, bensì una vera e propria nullità, che genera sempre il diritto del lavoratore alla reintegra.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, pasticcere presso un esercizio commerciale avente meno di 15 dipendenti, impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli. A fondamento della domanda, il medesimo deduce – tra le altre cose – la violazione della procedura di cui all’art. 7 della L. 300/1970, avendo parte datoriale omesso di contestargli preventivamente l’addebito.
La sentenza
Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano.
Invero, secondo il Giudice, l’avere proceduto ad irrogare il recesso in assenza di una coerente e specifica fattispecie accusatoria, al di fuori delle regole procedimentali previste per legge, priva il lavoratore di strumenti di difesa essenziali.
Per la sentenza, in casi del genere, trova applicazione la tutela reintegratoria anche nelle imprese sotto i 15 dipendenti, integrandosi una ipotesi di nullità c.d. virtuale, ossia non espressamente prevista dalla legge, ma generata dalla contrarietà della condotta a norme imperative.
Su tali presupposti, il Tribunale di Roma – ritenendo integrata detta nullità, stante il mancato rispetto del procedimento dettato a garanzia del dipendente – accoglie il ricorso dal medesimo presentato e condanna parte datoriale alla sua reintegrazione.