Salvagente in arrivo sulla successione dei rapporti a termine privi dei periodi cuscinetto (il c.d. stop and go).
Infatti, non saranno trasformate a tempo indeterminato le riassunzioni a termine entro 10/20 giorni (le c.d. zone cuscinetto) in attività stagionali, intendendosi per tali non solo quelle individuate dal dpr n. 1525/1963, ma anche quelle individuate dai contratti collettivi.
A stabilirlo è l’art. 11 del ddl lavoro, da oggi all’esame in commissione lavoro al senato, con una norma d’interpretazione autentica dell’art. 21 del dlgs n. 81/2015 (dunque valida anche per il passato).
Tra le altre novità, sempre in tema di lavoro a termine, i nuovi limiti alla durata del periodo di prova.
Lo stop and go. Il contratto a termine può essere liberamente sottoscritto fino a una durata di 12 mesi; oltre, e fino 24 mesi, a certe condizioni.
Se un lavoratore viene riassunto a termine entro 10 giorni dal precedente contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero entro 20 giorni se di durata oltre 6 mesi, il secondo rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Sono esclusi da questa sanzione i contratti per attività stagionali.
Infatti, l’art. 21, comma 2, del dlgs n. 81/2015 stabilisce che i “periodi cuscinetto” non si applicano ai lavoratori impiegati in attività stagionali previste con dm del ministro del lavoro (non ancora adottato, per cui continua a valere l’elenco previsto dal dpr n. 1525/1963), nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.