Superbonus: beneficiari, edifici interessati, interventi e spese ammesse. L’Agenzia delle Entrate pubblica una circolare di riepilogo di tutti i chiarimenti resi finora in tema di superbonus. Dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.
Superbonus, il riepilogo dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate pubblica una circolare con tutti gli aggiornamenti in materia di Superbonus. L’Agenzia fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Oltre che di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare la circolare n. 23/E riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus.
E propone un riassunto per chiarire tutti gli aspetti, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative. Il documento si focalizza su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione. E infine sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.
Le evoluzioni normative del Superbonus
In seguito alle modiche normative, da ultimo apportate dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 in corso di conversione, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022. A valere sugli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. A condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Le spese ammesse all’agevolazione
Sono ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. E posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.