Il DL Cura Italia all’articolo 26 era già intervenuto sulla questione dei cd. lavoratori fragili, equiparando l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero fino al 30 aprile. Con il DL Rilancio tale disposizione è stata prorogata fino al 31 luglio 2020.
Successivamente con un emendamento al Decreto Agosto, inserito durante l’iter di conversione in legge del testo, è stato modificato il succitato art.26 del DL Cura Italia, ed introdotto un comma 2 bis, che ha disposto l’impiego dei lavoratori fragili in smart working dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
Ma cosa si intende per lavoratore fragile? Con tale espressione si fa riferimento a soggetti che versano in una particolare condizione di fragilità fisica e dunque maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid come:
- immunodepressi;
- affetti da patologie oncologiche o con terapie salvavita in corso;
- disabili che rientrano tra i beneficiari della Legge 104/92.
Tale status deve essere attestato da un’apposita certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali.
Per tali lavoratori, sia pubblici che privati, il periodo di astensione dal lavoro, in presenza di prescrizioni da parte delle competenti autorità sanitarie, o anche del medico di base, è equiparato fino al 15 ottobre al ricovero ospedaliero, e non viene conteggiato ai fini del comporto, ossia cioè il limite massimo di 180 giorni di malattia oltre il quale, per legge, può scattare il licenziamento.
Il succitato emendamento all’art. 26 del Decreto Agosto ha disposto, altresì, che dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili devono svolgere le attività in smart working, precisando che è possibile anche l’adibizione a diversa mansione, purchè ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.