Assunzioni incentivate.
L’individuazione dei settori e professioni è necessaria, annualmente, ai fini del riconoscimento dell’incentivo della legge n. 92/2012 (riforma Fornero) per le assunzioni a termine o a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti agevolati (la c.d. stabilizzazione).
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione a part-time e/o a scopo di somministrazione di lavoro, mentre non spetta per i rapporti di lavoro ripartito, domestico (colf, badanti), intermittente (a chiamata). Sono destinatari dell’agevolazione tutti i datori di lavoro, imprese e professionisti, incluse le cooperative di lavoro.
L’incentivo
Come accennato è uno sgravio del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro sulla nuova assunzione, per la durata di:
– 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
– 12 mesi in caso di assunzione a termine (nella durata sono incluse le eventuali proroghe);
– 18 mesi in tutto, tra primo e secondo rapporto di lavoro, in caso di trasformazione a tempo indeterminato della precedente assunzione a termine (c.d. stabilizzazione).
I soggetti agevolati. Lo sgravio contributivo spetta esclusivamente sulle assunzioni riguardanti i seguenti soggetti:
– uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
– donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– donne di ogni età con professione o di un settore caratterizzati da disparità occupazionale e di genere e prive d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– donne di ogni età, ovunque residenti, prive d’impiego regolarmente retribuito da 24 mesi.
Agevolazione del 2024
Il decreto prot. n. 365/2023 rende operativa la terza ipotesi di sgravio per il 2024.
Individua, come detto, settori e professioni caratterizzati da disparità occupazionale e di genere (uomo/donna), cioè superiore del 25% alla disparità media uomo-donna.
Il tasso di disparità medio per l’anno 2022 è stato pari a 9,8%, lievemente più alto rispetto al 9,5% del 2021.
La soglia minima sopra la quale un settore/professione è caratterizzato da disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% è pari all’12,2% (9,8% più 2,4%, cioè il 25% di 9,8%).