Rottamazione cartelle 2023: le istruzioni su come fare domanda
La rottamazione delle cartelle è una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. I commi 231-252 dell’articolo 1, stabiliscono che rientrano nella definizione agevolata tutti i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
I beneficiari della tregua fiscale potranno pagare solamente l’importo del debito residuo senza dover sostenere anche i costi relativi a sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio. Dovranno comunque essere versate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
I debiti residui possono essere pagati in un’unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate in 5 anni. In quest’ultimo caso le prime due, di importo pari al 10 per cento delle somme dovute in totale, sono in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Come fare domanda.
I contribuenti interessati ad aderire alla nuova rottamazione delle cartelle 2023 possono utilizzare l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, direttamente dal sito istituzionale, “agenziaentrateriscossione.gov.it”.
La procedura di domanda è già attiva, la scadenza per l’invio delle richieste è fissata al 30 aprile 2023.
L’AdER ha messo a disposizione due modalità alternative per presentare la richiesta:
- online dalla propria area riservata;
- online dall’area pubblica del sito.
Online dalla propria area riservata.
Nel primo caso, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata tramite credenziali SPID, CIE o CNS, sarà necessario compilare il form e indicare le cartelle e/o avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. L’istanza sarà acquisita direttamente e l’interessato riceverà una mail di presa in carico con la relativa ricevuta di presentazione in allegato.
Online dall’area pubblica del sito.
Nel secondo caso, invece, non è necessario utilizzare alcun tipo di credenziale. La domanda si invia dall’area pubblica del sito compilando l’apposito form con i dati richiesti e allegando la documentazione di riconoscimento.
Chi opta per la seconda modalità di presentazione riceverà una prima mail all’indirizzo indicato con un link da convalidare entro le 72 ore successive (una volta scaduta la richiesta sarà annullata).
Dopo la convalida, si riceverà una seconda mail indicante la presa in carico della richiesta con numero identificativo e riepilogo dati.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, l’Agenzia invierà una terza mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione
Per quanto riguarda il caso particolare dei carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato nell’apposito modello “DA-LS-2023”, disponibile nella stessa pagina del sito dell’AdER.