RINNOVO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI ENTRO IL 31 GENNAIO.
La polizza assicurativa INAIL per infortunio domestico, dalla legge n. 493 del 1999, è obbligatoria per tutti coloro che si occupano in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa. Sono obbligati all’iscrizione donne e uomini tra i 18 e i 67 anni.
Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023 è possibile:
rinnovare la polizza online utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Istituto;
iscriversi per la prima volta inoltrando la domanda tramite il sito INAIL a cui accedere tramite le proprie credenziali di identità digitale.
Tipologie di credenziali di identità digitale.
- Credenziali Spid.
- Carta nazionale dei servizi (Cns).
- Carta di identità elettronica (Cie).
Servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL per l’assicurazione.
- domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento, che costituisce l’unica modalità per iscriversi e ottenere l’avviso di pagamento PagoPa.
- domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva, rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti reddituali validi per l’esonero dal versamento del premio.
- richiesta di cancellazione dall’assicurazione.È possibile, inoltre, visualizzare sia la situazione assicurativa con i pagamenti effettuati, sia l’avviso di pagamento per il rinnovo dell’assicurazione.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’ASSICURAZIONE.
Il pagamento del premio assicurativo è pari a 24 euro annui.
Per la prima iscrizione, dopo avere inviato la domanda di iscrizione online, il servizio trasmetterà in automatico, assieme alla ricevuta di iscrizione, l’avviso di pagamento PagoPA all’indirizzo e-mail dell’utente.
Per il rinnovo, il pagamento va effettuato utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Istituto e reso disponibile anche sui servizi telematici. Una volta ricevuto l’avviso PagoPa che contiene il codice IUV è possibile pagare on-line:
- sul sito dell’Inail tramite il link PagoPa;
- sul sito di Poste Italiane;
- sul sito della propria banca;
- su altri canali di pagamento previsti.
A COSA HANNO DIRITTO GLI ASSICURATI.
Se l’invalidità subita è pari o superiore al 16% si ha diritto ad una rendita mensile esentasse corrisposta per tutta la vita, proporzionale all’invalidità (da € 119,23 a € 1.454,08).
In presenza di determinate gravi menomazioni si ha diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC), pari ad euro 585,51. Si ha diritto, comunque, a una prestazione una tantum di importo pari a 337,41 euro se l’inabilità permanente accertata è tra il 6% e il 15%. Nella tutela assicurativa è compreso l’infortunio mortale e ai superstiti viene corrisposta una rendita, nonché un assegno una tantum pari a 10.742,26 euro.
Per approfondire: https://lnkd.in/du5_phug