Riforma dello Sport entrata in vigore il 1 Luglio
La Riforma dello Sport entrata in vigore il 1 luglio si compone di cinque decreti legislativi ed incide in maniera sostanziale sugli enti professionistici e dilettantistici che operano nello sport.
I 5 Decreti legislativi
- D.Lgs. 36/2021, contenente la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo;
- D.Lgs. 37/2021, che disciplina gli agenti degli atleti;
- D.Lgs. 38/2021, che disciplina il tema degli impianti sportivi;
- D.Lgs. 39/2021, che disciplina il registro delle attività sportive;
- D.Lgs. 40/2021, che disciplina le norme di sicurezza per gli sport sulla neve.
La riforma modifica in maniera sostanziale alcuni istituti che sono stati il cardine del mondo sportivo dilettantistico fino ad oggi. Uno degli aspetti principali posti in essere dal legislatore è sicuramente l’avvicinamento degli istituti dilettantistici a quelli del professionismo. Ad esempio, le SSD potrebbero, a determinate condizioni, distribuire fino all’80%, avvicinandosi al limite del 90% previsto per le società professionistiche.
Il legislatore ha poi introdotto il registro delle attività sportive, gestito direttamente dal dipartimento dello sport tramite Sport e Salute S.p.A., alla cui iscrizione sono legate le agevolazioni fiscali per lo svolgimento dell’attività dilettantistica.
Un’altra importante novità è quella per le associazioni non riconosciute di richiedere la personalità giuridica anche in assenza di un patrimonio minimo.
L’avvicinamento del dilettantismo al professionismo
L’avvicinamento del dilettantismo al professionismo si percepisce fin da subito leggendo i decreti, partendo dall’unica definizione di sport e di lavoro sportivo fornito dal legislatore: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole” e “è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il soggetto che svolge le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva dietro corrispettivo senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico”.
Come anche per il professionismo, anche per i dilettanti è stato previsto che nello statuto debba essere previsto uno specifico riferimento “all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.
L’area del dilettantismo, quindi, viene definita in maniera netta, per tutte le associazioni e le società “che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria, inserite o meno nei settori dilettantistici di Federazioni”
Principali effetti della riforma
Di seguito le maggiori novità presente nella riforma che impatteranno sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Andrà riletto lo statuto per porre il proprio focus su alcuni aspetti:
- Che l’oggetto sociale preveda in via principale lo svolgimento di attività sportive;
- Che sia espressamente prevista la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali (la classica attività commerciale di supporto);
- Adeguare la clausola di incopatibilità del ruolo di amministratore in base all’art.11 del D.Lgs. 36/2021;
- Controllare che la norma statutaria sul divieto di lucro indiretto sia conforme all’art. 8 c.2 del decreto.
Un altro aspetto importante riguarda la nomina del responsabile dei minori come predisposto dal comma 6 dell’articolo 33. Questo adempimento può essere posticipato fino all’approvazione di specifico decreto che dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2024. Sempre per i minori compresi tra i 14 anni e la maggiore età, per il tesseramento dell’atleta sarà obbligatorio il loro assenso come previsto dall’art.16 c.2.
Ma le modifiche che saranno maggiormente incisive sul mondo dello sport riguardano il tema del lavoro sportivo. Tutti coloro che prestano attività in favore dell’ente dovranno essere suddivisi in queste categorie:
- Volontari,
- Lavoratori Sportivi,
- Addetti all’impianto sportivo,
- Amministratori.
I volontari potranno essere sia tesserati che non tesserati, ma si consiglia di tesserare tutti col fine di non redigere il registro dei volontari e, di solito, ottenere la copertura per responsabilità civile messa a disposizione delle federazioni con il tesseramento. Nel caso in cui nel tesseramento non sia ricompresa tale copertura, sarà necessario sottoscrivere una polizza assicurativa.
I lavoratori sportivi, invece, sono tutti coloro che offrono un servizio o attività sportiva a fronte di un compenso. Particolare menzione, come lavoratori sportivi, meritano gli istruttori: in questa tipologia potranno essere inquadrati solo le persone dotati di qualifica rilasciata da una Federazione, dal Coni o da enti di promozione sportiva. Il decreto, nell’art 2, individua, poi, la figura del direttore sportivo definendolo come “colui che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva”. Il direttore sportivo, a differenza del collaboratore amministrativo-gestionale che si occupa di amministrazione e del bilancio, si occuperà non solo dell’aspetto gestionale ma anche di quello agonistico (rapporti con atleti e società).
Analizzate alcune figure lavorative particolari introdotte dalla riforma, possiamo scendere nel dettaglio degli adempimenti legati ai compensi da corrispondere ai lavoratori sportivi.
Gli adempimenti fiscali e previdenziali per i compensi corrisposti, secondo la riforma dello sport, saranno valutati per fasce di reddito:
- Da 0 a 5.000 €;
- Da 5.000 a 15.000 €;
- Oltre i 15.000 €.
Per la prima fascia di compensi, tali importi non saranno soggetti a ritenute previdenziali e a tassazione. Al momento di ogni pagamento si dovrà rilasciare apposita autocertificazione di non superamento del limite dei 5.000€. In presenza di uno sforamento di tale limite sarà necessario procedere all’inquadramento del rapporto come prestazione di lavoro autonomo o subordinato, in quest’ultimo caso con sottoscrizione di regolare contratto. Inoltre, al momento dello sforamento del limite dei 5.000 euro di compensi, si dovrà dare comunicazione al registro delle attività sportive e si dovrà richiedere autocertificazione di superamento del compenso del limite sopraesposto, ma che non supera il tetto dei 15.000 €. Inoltre, con lo sforamento del limite si dovrà procedere con il versamento delle ritenute previdenziali ( calcolate sul 50% del compenso fino al 2027), assistenziali e al pagamento del premio Inail.
Tali adempimenti, fino alla soglia dei 15.000€, potranno essere svolti tramite la piattaforma messa a disposizione dal registro della attività sportive. Al superamento di tale tetto, il committente dovrà gestire i compensi con le prassi consuete per ogni tipologia di rapporto lavorativo.
Per quanto riguarda l’ultima fascia elencata, oltre le ritenute previdenziali sarà assoggettato alle aliquote ordinare la parte eccedente i 15.000€. Ad esempio, per un compenso di 20.000 saranno soggette a tassazione solo gli eccedenti 5.000€.