Reddito di cittadinanza, incentivi all’assunzione. Con il messaggio 11 luglio 2022, n. 2766 l’Inps comunica di aver modificato il modulo telematico “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza” disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni. Tramite il modulo i datori di lavoro possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, previsto per chi assume i beneficiari di Reddito di Cittadinanza.
Reddito di Cittadinanza, l’agevolazione per chi assume
L’Istituto, con la circolare INPS 19 luglio 2019, n. 104 e il successivo messaggio 8 novembre 2019, n. 4099, ha già fornito le indicazioni per la fruizione dell’agevolazione. La legge di bilancio 2022 ha introdotto alcune importanti novità in questo ambito. Infatti estende le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l’esonero possa applicarsi anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Reddito di Cittadinanza. E che sono effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato.
In secondo luogo elimina in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di Cittadinanza presso l’ ANPAL, come condizione di accesso all’esonero. Infatti la legge prevede il riconoscimento dell’esonero anche in favore delle Agenzie per il Lavoro, a cui spetterà il 20% del beneficio in caso di effettiva ricollocazione lavorativa.
I casi di decadenza del beneficio
Con il Decreto Aiuti appena convertito in Legge, il Reddito di Cittadinanza subisce una nuova stretta. Le offerte di lavoro proposte ai beneficiari del sussidio potranno arrivare anche da imprese private e l’eventuale rifiuto rientrerà nel calcolo del numero che comporta la decadenza dal beneficio.
Infatti in caso di mancata accettazione di almeno una di tre offerte congrue ricevute, o la prima proposta dopo 18 mesi dalla percezione del reddito di cittadinanza, si decade dal beneficio. Il nuovo testo prevede che la mancata accettazione dell’offerta di lavoro proposta dal beneficiario direttamente dal datore di lavoro privato dovrà essere comunicata al Centro per l’Impiego, ai fini della decadenza dal beneficio. E sarà il Ministero del Lavoro a licenziare un apposito decreto con le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta.