È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater) recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Il provvedimento dispone nuove misure a sostegno di imprese e lavoratori di determinati settori.
Vediamo quali sono nello specifico:
1) Corresponsione di un’indennità pari a 1.000 euro per:
-i soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15, comma 1, del Decreto Ristori nel settore del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
-i dipendenti stagionali, anche in somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
-i dipendenti e lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria, (dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e terme, intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie);
-gli incaricati alle vendite a domicilio;
-i dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
In proposito, il Decreto chiarisce che la relativa domanda dovrà essere presentata entro il 15 dicembre 2020 all’INPS secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
2)Corresponsione di un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori del settore sportivocon rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, presso le federazioni ed enti riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché presso società e associazioni dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la loro attività a causa dell’emergenza epidemiologica.
Vengono, inoltre, incrementati il Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché i Fondo Istituiti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura.
3)In materia di integrazione salariale, il Decreto Ristori quater estende espressamente i trattamenti di cui all’art. 1 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis e, dunque, al 9 novembre 2020.
Invero, la norma si aggiunge a quella già prevista dall’articolo 12 del decreto Ristori bis che aveva invero già disposto l’accesso ai trattamenti d’integrazione salariale con causale COVID-19, ai lavoratori assunti al 9 novembre 2020, specificando che tale estensione riguardava i trattamenti di cui all’articolo 12 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137),ovvero quelli introdotti in aggiunta a quelli già previsti dal decreto Agosto, cioè le 6 settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
4)Il Ristori quater proroga il termine di scadenza per la dichiarazione dei redditi e del secondo o unico acconto Irpef, Ires ed Irap per le partite IVA, dal 30 novembre al 10 dicembre. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
5)Pace fiscale: le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza il 10 dicembre 2020 sono prorogate al 1° marzo 2021.
6)Sospensione di contributi previdenziali, ritenute alla fonte ed IVA in scadenza a dicembre 2020.
La proroga porta il termine per eseguire i versamenti al 16 marzo 2021, e si applica a tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.