Il Prospetto Informativo è una dichiarazione in cui i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
La trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno in modalità esclusivamente telematiche – secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010 – con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il Prospetto non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.
L’adempimento riguarda sia i datori di lavoro pubblici che privati con 15 o più dipendenti, costituenti base di computo per il calcolo della quota di riserva.
Anche i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15/35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del Prospetto Informativo.
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il Prospetto Informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza.
I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, inviano il Prospetto Informativo presso il servizio informatico dove è ubicata la sede legale dell’azienda.
I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede – salvo prova di falso – per attestare l’esatto adempimento di legge.
La nota congiunta del 10 luglio 2018 fornisce dei chiarimenti operativi a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Le Amministrazioni Pubbliche che non avevano provveduto all’invio del Prospetto Informativo entro il 28 febbraio 2018, dovevano comunque inviarlo entro il 15 settembre 2018, a prescindere dalla modifica della situazione occupazionale.
Nei casi dove si fosse rilevata una scopertura della quota di riserva, fino al 15 settembre 2018, l’Amministrazione era inoltre tenuta all’invio di una comunicazione telematica dove indicare i tempi e le modalità di copertura.