La Legge di Bilancio n. 213/2023, entrata in vigore l’1 gennaio 2024, ha introdotto la Pace contributiva per il biennio 2024-2025. In seguito, l’INPS ha recepito la misura con la circolare n. 69/2024. La stessa era già stata introdotta in via sperimentale anche per il periodo 2019-2021.
Con la Pace contributiva, coloro che non hanno contributi precedenti all’1 gennaio 1996 (i cosiddetti “contributivi puri”) possono riscattare fino a 5 anni della propria carriera contributiva.
In altre parole, è possibile aumentare il proprio numero di anni di contribuzione per anticipare il diritto alla pensione e incrementare l’assegno pensionistico.
I periodi riscattati vengono infatti considerati sia per l’acquisizione del diritto alla pensione sia per il calcolo dell’assegno.
La misura è in atto anche per coloro che hanno già usufruito della stessa nel triennio 2019/2021.
A chi si rivolge e quali periodi si possono riscattare
Possono accedere a tale misura i e le contribuenti con iscrizione a:
- l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago);
- le forme sostitutive ed esclusive della suddetta Ago;
- le gestioni speciali di lavoratori e lavoratrici autonomi, commercianti e artigiani;
- la Gestione separata.
A loro, la Pace contributiva permette di riscattare un massimo di 5 anni anche non continuativi, compresi tra il 31 dicembre 1995 e l’1 gennaio 2024.
Tuttavia, è fondamentale che i periodi da riscattare non siano già coperti da altra forma di contribuzione. Di conseguenza, sono esclusi dalla Pace contributiva sia i periodi coperti da contribuzione nella cassa specifica sia in altri fondi previdenziali.
Il divieto di riscatto di periodi lavorativi soggetti all’obbligo di versamento contributivo riguarda anche i casi in cui esso sia già prescritto. In tal caso, è però possibile rivolgersi ad altri istituti.
Inoltre, qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa precedente all’1 gennaio 1996, il riscatto già effettuato con Pace contributiva subisce l’annullamento d’ufficio.
Di conseguenza, sarà necessaria la restituzione dei contributi. Alcuni esempi a questo riguardo sono l’accredito del servizio militare o di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.