La recidiva ha effetto moltiplicativo delle sanzioni per esternalizzazioni irregolari.
Chi abbia già sbagliato nel passato (c.d. ipotesi di recidiva), infatti, è assoggettato a una maggiorazione delle sanzioni sia che la precedente violazione riguardi qualsiasi condotta illecita in materia di lavoro (c.d. recidiva semplice) sia analoga violazione di esternalizzazione illecita (c.d. recidiva specifica).
Lo prevede, tra l’altro, il nuovo regime sanzionatorio per somministrazione, appalto e distacco illeciti (esternalizzazione di lavoro), operativo dal 2 marzo 2024, e introdotto con il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 (decreto Pnrr) convertito con legge n. 56 del 29 aprile 2024.
L’ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti con nota n. 1091 del 18 giugno 2024 e con nota n. 1133 del 24 giugno 2024, entrambe con il placet del ministero del lavoro. In ogni caso, la sanzione non può essere mai inferiore a 5mila euro, né superiore a 50mila euro.
Il ritorno al regime penale.
Dal 2 marzo 2024 è vigente un nuovo regime sanzionatorio, con la novità rilevante del rilievo penale delle ipotesi di violazione per somministrazione, appalto e distacco illeciti.
Ipotesi che, precedentemente depenalizzate, sono sanzionate dall’art. 18 del dlgs n. 276 del 10 settembre 2003 (c.d. riforma Biagi), modificato dal decreto Pnrr.
Infatti, sono state introdotte le pene, alternative o congiunte, dell’arresto e dell’ammenda, tutto dettagliato all’art. 18 della riforma Biagi.