L’Inps ha sottoscritto i Protocolli d’intesa con Air Sea Holiday GmbH e Costa Crociere S.p.A. per l’anticipazione, da parte di questi ultimi, delle prestazioni economiche spettanti ai lavoratori marittimi per gli eventi relativi alla malattia, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori medesimi e delle istruzioni fornite dall’Istituto, anche in relazione alla determinazione delle somme da corrispondere, assumendo i correlati obblighi e assicurando gli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta in luogo dell’INPS.
Per effetto dei Protocolli d’intesa, per le sole prestazioni a tutela della malattia erogate ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito descritte è escluso il pagamento diretto da parte dell’Istituto e il datore di lavoro provvede all’anticipazione delle prestazioni; le successive regolazioni contabili sono effettuate tra quest’ultimo e la Struttura territorialmente competente dell’INPS, individuata nella Direzione provinciale di Genova, in quanto compartimento marittimo presso il quale risultano iscritte le intere flotte armatoriali.
In capo al datore di lavoro permane integralmente l’obbligo contributivo, posto che lo schema negoziale in argomento costituisce una modalità diversa rispetto a quello tradizionale del pagamento diretto o del conguaglio e non autorizza, pertanto, a conguagliare le somme così anticipate per conto dell’INPS; il rimborso avviene, infatti, sulla base delle specifiche, separate e differenti operazioni contabili di seguito descritte.
I Protocolli d’intesa con Costa Crociere S.p.A. e Air Sea Holiday GmbH prevedono la corresponsione delle seguenti prestazioni: indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) e temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.
Tali Protocolli trovano applicazione per i soli lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e per il personale con contratto temporary, ovvero a tempo determinato.