Licenziato per assenza ingiustificata: la sentenza della Cassazione
Con la sentenza n. 13383 del 16.05.2023, la Cassazione afferma che il lavoratore, qualunque sia la causa della sua assenza, è tenuto a darne comunicazione al datore in maniera tempestiva e con qualsiasi modalità.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per assenza ingiustificata, non avendo il medesimo informato la società datrice dell’impossibilità di recarsi in servizio a causa della sua carcerazione.
A fondamento della domanda il lavoratore deduce che l’azienda era venuta comunque a conoscenza della situazione, posto che il suo superiore gerarchico aveva appreso informalmente dell’arresto del ricorrente dalla moglie del medesimo.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, dal momento che il lavoratore che abbia necessità di assentarsi dal lavoro è tenuto a comunicare al datore i motivi dell’assenza, con qualsiasi modalità, purché tempestiva ed efficace.
La sentenza
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che la comunicazione del lavoratore circa l’assenza dal servizio deve essere tempestiva, efficace ed esaustiva, nel senso di indicare i motivi dell’assenza e la sua durata presumibile.
Ciò, continua la sentenza, in quanto detta comunicazione deve essere funzionale, in modo da consentire al datore di approntare la sostituzione e comunque di riorganizzare il servizio in mancanza del lavoratore assente.
Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, la circostanza che il superiore gerarchico avesse appreso informalmente dalla moglie del lavoratore che lo stesso era stato tratto in arresto, non assume rilievo, perché trattasi di informazione incompleta ed inidonea a consentire al datore le valutazioni di competenza, difettando la ragione dell’arresto, la natura (cautelare o definitiva), la durata (breve o lunga).
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.