La tematica sollevata evidenzia una questione giuridica di grande rilevanza nell’ambito del diritto del lavoro, in particolare per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari effettuati da piccole imprese.
Due approcci giurisprudenziali distinti emergono dalle sentenze citate: quella del Tribunale di Roma e quella della Corte d’Appello di Bari.
Differenze principali:
- Sentenza del Tribunale di Roma:
- Il licenziamento disciplinare comminato da una piccola impresa senza previa contestazione disciplinare è considerato radicalmente nullo.
- La nullità comporta l’applicazione della tutela reale, ovvero la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre al risarcimento dei danni.
- Sentenza n. 1497/2023 della Corte d’Appello di Bari:
- La stessa situazione è qualificata come priva di giustificazione, ma non radicalmente nulla.
- In questo caso, si applica la tutela risarcitoria specifica per le piccole imprese, senza obbligo di reintegrazione del lavoratore.
Riflessioni giuridiche:
- La divergenza interpretativa potrebbe derivare dalla lettura dell’art. 7 della Legge n. 604/1966 e delle tutele previste dal Jobs Act, che differenziano le piccole imprese (meno di 15 dipendenti) dalle altre realtà aziendali.
- La Corte di Appello di Bari sembra mantenere una coerenza con le tutele ridotte applicabili alle piccole imprese, anche in caso di vizi procedurali, limitando l’intervento giudiziale al risarcimento economico.
- Al contrario, il Tribunale di Roma ha optato per un’interpretazione più rigorosa, che equipara l’assenza di contestazione a un vizio insanabile del licenziamento, con conseguenze più pesanti per il datore di lavoro.
Implicazioni pratiche:
Per le piccole imprese, le due decisioni pongono scenari differenti:
- La sentenza di Roma potrebbe indurre maggiore cautela nei procedimenti disciplinari, vista la possibilità di reintegrare un lavoratore in caso di errori procedurali.
- La sentenza di Bari rappresenta un approccio meno severo, in linea con l’intenzione del legislatore di offrire alle piccole imprese un trattamento differenziato rispetto alle aziende di dimensioni maggiori.
Prospettive future:
- La questione potrebbe generare ulteriore contenzioso, specialmente in assenza di un pronunciamento univoco da parte della Corte di Cassazione che chiarisca i margini di applicabilità della tutela reale rispetto a quella risarcitoria in casi simili.
- Sarebbe auspicabile una riflessione legislativa per ridurre le ambiguità interpretative, armonizzando le regole sulle tutele nei licenziamenti disciplinari tra piccole e grandi imprese.