Sportivi più tutelati. La riforma, infatti, ha introdotto una nuova disciplina non soltanto ai fini pensionistici, ma anche a tutela dei casi di malattia, maternità e disoccupazione, che, fino al 30 giugno 2023, non era garantita alla generalità dei lavoratori dello sport.
Lo ricorda l’Inps nella circolare n. 50 del 25 marzo 2024, dettando le istruzioni sugli oneri (le c.d. contribuzione minori).
Casi a parte vanno considerati quello degli istruttori e dei direttori tecnici, prima della riforma iscritti al fondo spettacolo e che potevano conservare tale iscrizione mediante opzione (il termine è stato recentemente prorogato fino al 30 giugno 2024); e quello degli operai e impiegati iscritti, prima e dopo la riforma, al fondo spettacolo.
Non solo pensione
La riforma del lavoro sportivo (dlgs 36/2021) ha operato su entrambi i fronti delle tutele del lavoro: quello previdenziale e quello assistenziale (c.d. tutele minori). Sul secondo fronte ha esteso le discipline relative alle tutele di malattia, infortunio, gravidanza, maternità e genitorialità e contro la disoccupazione in base al rapporto di lavoro.
Dilettantismo
Prima della riforma, i lavoratori sportivi del dilettantismo erano del tutto sprovvisti di tutele, ad eccezione dei rapporti di lavoro autonomo, per i quali era (ed è anche dopo la riforma) prevista l’iscrizione alla gestione separata Inps con riconoscimento, quindi, delle relative tutele (pensionistiche e minori).
Istruttori e direttori
Discorso a parte meritano gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive che erano assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (Fpls). Questo fino al 30 giugno 2023, mentre dal 1° luglio anche a loro si applica la disciplina prevista dalla riforma.
In particolare, questi lavoratori erano iscritti al Fpsp (sportivi) con riferimento a compensi o retribuzioni riconducibili a redditi “da lavoro” e a prescindere dalla natura del rapporto. Dal 1° luglio 2023, invece: