INPS: contratto di espansione e incentivi all’assunzione.
Con il mess. n. 1450 del 18.04.2023 l’ INPS fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento degli incentivi all’occupazione previsti dalla legislazione vigente in caso di nuove assunzioni effettuate nell’ambito di un contratto di espansione.
Il contratto di espansione è uno strumento che si rivolge alle grandi imprese con organici sopra i 1.000 dipendenti che intendono avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione aziendale. Con un mix di misure di politiche attive e passive, il contratto di espansione prevede l’immissione in azienda di nuove forze in organico e, parallelamente, l’avvio di un processo di riqualificazione del personale finalizzato all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato di nuove professionalità.
Per il solo 2022 e 2023, il limite minimo di unità lavorative in organico è stato abbassato a 50 dipendenti occupati in media nei 6 mesi precedenti , calcolati anche complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Contratto di espansione : cos’è e come funziona
In presenza della condizioni richieste, i lavoratori interessati :
– possono beneficiare delle misure di accompagnamento alla pensione se in possesso dei requisiti;
– in caso di mancanza dei requisiti, possono fruire di una riduzione oraria coperta da Cassa Integrazione Straordinaria ( CIGS ).
Per tali assunzioni – precisa l’ INPS – i principi generali in materia di incentivi all’occupazione non precludono la possibilità di accedere alle misure agevolative.
In particolare è stato chiarito che quanto contenuto nel contratto di espansione, ossia l’impegno del datore di lavoro ad assumere nuovi lavoratori a tempo indeterminato, non integra la fattispecie di obbligo preesistente stabilito da norme di legge o contrattazione collettiva. L’ obbligo di assumere costituisce mero adempimento della previsione contrattuale di natura pattizia e come tale non ricade nella fattispecie dell’art 31, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2015 la quale prevede che “gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”.
Il ricorso alle misure agevolative non è precluso neanche in riferimento all’art. 31, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015 il quale prevede che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”.
L’ INPS, tenuto conto del carattere di specialità dell’istituto, non ravvisa neanche in questa ipotesi un effettivo contrasto con la ratio sottesa dalla norma
Fonte: INPS – Mess. n. 1450 del 18.04.2023