Ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo, L’ INPS ha predisposto una nuova piattaforma informativa denominata PRISMA ( circ. n. 48 del 25.03.2024 ).
Grazie al nuovo applicativo i datori di lavoro possono interrogare le banche dati INPS e ottenere un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi, verificando così l’anzianità assicurativa dei propri dipendenti presso le diverse gestioni pensionistiche obbligatorie.
La corretta applicazione del massimale contributivo – Il problema della corretta applicazione del massimale nasce con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Con la Legge 8 agosto 1995, n. 335, per i contribuenti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996, e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo, è stata prevista l’applicazione di un massimale annuo, oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale.
La disposizione presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza dell’anzianità assicurativa dei propri dipendenti e abbia contezza di eventuali versamenti ante 1996, cosa non sempre agevole.
L’ INPS ha infatti precisato, con circolari ormai datate, che i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996; detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia (cfr. la circ. n. 21 del 29.01.2001).
Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro ( cfr circ. n. 42 del 17.03.2009 ).
Secondo l’INPS, il datore di lavoro deve, dunque , “ attivarsi “ per raccogliere informazioni dal lavoratore e verificare la veridicità delle informazioni ricevute, in quanto unico soggetto al quale può essere attribuita la responsabilità dell’ omissione contributiva conseguente all’errata applicazione del massimale.
Il risultato è stato nel corso degli anni una completa deresponsabilizzazione dell’ Istituto e del lavoratore interessato, per gravare unicamente il datore di lavoro della responsabilità di verificare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del massimale nonostante l’assenza di strumenti idonei.
Il datore di lavoro è, infatti, tenuto in caso di accertamento della violazione al versamento della contribuzione dovuta, sia per la propria quota che per quella del lavoratore in qualità di sostituto d’imposta, fermo restando – secondo la giurisprudenza – il diritto del datore di lavoro di agire in rivalsa nei confronti del lavoratore , ponendo a suo carico la quota contributiva a carico del lavoratore, in presenza di inadempimento incolpevole ( Cass. 6448/2009 e Cass. 2701/1985 )
Per far fronte a questa spinosa questione, memore degli accertamenti massivi relaizzati a cavallo del 2020 e del 2021, l’ INPS rilascerà a partire dal 10 aprile 2024 la nuova piattaforma informativa PRISMA , con lo scopo di fornire informazioni utili per individuare correttamente l’anzianità assicurativa del lavoratore, e agevolare il corretto assolvimento degli obblighi contributivi in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo.
Lo sforzo dell’ Istituto , anche se apprezzabile, non risolverà il problema in quanto, per esigenze di interoperabilità tra banche dati, l’ INPS non potrà garantire valore certificativo alle informazioni fornite, poiché la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe venire modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’ INPS o a circostanze comunque non rinvenibili dagli archivi informatici dell’ INPS ( es. : domande di riscatto o accredito di contribuzione figurativa o di riscatto relative a periodi in cui il processo di gestione non risultava automatizzato ; periodi di lavoro svolto in Paesi UE o convenzionati con l’ Italia non ancora certificati e antecedenti al 1° gennaio 1996 ).