INPS: Bonus mamme – chiarimenti sulla durata della misura.

L’INPS, con il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025, fornisce alcune precisazioni in merito alla durata dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (cd. Bonus mamme), alla luce della previsione di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, questo ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.

Pertanto, con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell’essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, il Bonus mamme previsto dall’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto.

Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si rammenta che, ai sensi della medesima disposizione, lo stesso trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Pertanto, l’esonero in argomento può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, integrino il requisito richiesto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, ossia essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

In considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutto ciò che riguarda la restante disciplina dell’esonero contributivo in argomento, con particolare riferimento alla modalità di fruizione della misura, si fa rinvio alla citata circolare n. 27/2024.

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