Con la nota n. 862/2024 dell’8 maggio 2024, l’INL ha chiarito che le dimissioni presentate dalle lavoratrici durante il periodo di gravidanza ovvero dai lavoratori genitori nei primi 3 anni di vita dei figli (o dall’ingresso di questi in famiglia) possono essere “oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto” di lavoro.
Ciò, in virtù del fatto che:
- le dimissioni volontarie rassegnate durante il periodo protetto costituiscono un atto unilaterale recettizio la cui efficacia è sospensivamente condizionata alla loro convalida con provvedimento emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore/della lavoratrice, necessario al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del lavoratore genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato;
- la revoca delle dimissioni volontarie rassegnate durante il periodo protetto non è regolamentata dal D.lgs. n. 151/2001;
- alle dimissioni volontarie rassegnate durante il periodo protetto non si applica quanto previsto dall’art. 26, commi 1 e 2 D.lgs. n. 151/2015 per le dimissioni presentate in via telematica (e, quindi, non trova applicazione la facoltà di revoca delle dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico con le medesime modalità).
Resta fermo che anche per la revoca delle dimissioni in parola è richiesto un esame istruttorio – effettuato dall’ITL competente individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore/della lavoratrice – che “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (Cfr. INL note n. 5296/2019, 5534/2019 e 4113/2020).
Laddove, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dal lavoratore/lavoratrice e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.