Per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate decorrenti dal 1° settembre, i datori di lavoro potranno scegliere se avvalersi del vecchio esonero strutturale della legge Fornero o del nuovo introdotto dal decreto Coesione.
I due benefici, disciplinati rispettivamente dall’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 e dall’articolo 23 del Dl 60/2024, hanno un ambito di applicazione molto simile, ma presentano delle differenze di trattamento.
Infatti, entrambi sono destinati all’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate, cioè prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, ridotto a sei mesi se residenti in una delle regioni della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (cosiddetta Zes unica) o, in alternativa, se impiegate in settori economici dichiarati, con decreto ministeriale, a tasso di disparità occupazionale di genere superiore al 25% (per il 2024, vale il decreto ministeriale 365/2023).
L’esonero strutturale della legge 92/2012, applicabile anche per le assunzioni a termine fino a 12 mesi, è pari al 50% della contribuzione a carico dell’azienda ed è riconosciuto per un massimo di 18 mesi complessivi.