Il ddl Lavoro si avvia a tagliare il primo traguardo, con l’approvazione oggi in aula alla Camera per poi passare al Senato in seconda lettura.
Il provvedimento introduce disposizioni finalizzate a semplificare e regolare il lavoro, sui temi della sicurezza, della disciplina dei contratti, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.
In materia di rapporti di lavoro, si introduce un’ipotesi di dimissioni volontarie nel caso di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro oltre 15 giorni; previsione che non si applica se il lavoratore dimostri l’impossibilità oggettiva di comunicare i motivi dell’assenza.
Il ddl interviene, inoltre, sul periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, individuando il periodo di durata dello stesso in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario.
In tema di lavoro agile viene individuato il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro: entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Novità anche sui contratti di somministrazione.
In particolare, vengono disapplicati i vincoli relativi al termine di durata di un contratto in caso di impiego di soggetti disoccupati e di lavoratori svantaggiati.
Il ddl interviene anche sulla compatibilità della cassa integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa, prevedendo la sospensione della prestazione di integrazione salariale per le giornate di attività di lavoro subordinato o autonomo.
Il ddl modifica infine la disciplina relativa al regime forfetario per i professionisti, riducendo l’ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente.