Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio è stato pubblicato il DLgs 3 maggio 2024 n. 62 che, in attuazione della Legge delega 227/2021, definisce la condizione di disabilità , la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato della persona con disabilità.
Il decreto legislativo 62/2024 entra in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti richiede l’emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale con alcune disposizioni che saranno effettivamente applicabili dal 10 gennaio 2025.
Nuova definizione della condizione di disabilità – Il decreto si occupa innanzitutto di dare una definizione della condizione di disabilità in una nuova prospettiva , non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita. Sotto questo aspetto nella nuova normativa scompaiono l’utilizzo di termini come “ persona handicappata “ o portatore di handicap “ per essere sostituite dalla terminologia “ persona affetta da disabilità “ o “ diversamente abile “.
Accertamenti – Il procedimento di valutazione di base, sarà affidato in via esclusiva all’INPS dal 1° gennaio 2026 con l’ovvia conseguenza dell’ unificazione, a livello procedurale, della certificazione della condizione di disabilità e l’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità ( anche ai fini del collocamento mirato ex L. 68/99 ), degli alunni con disabilità e degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.
Il procedimento sarà attivato da un certificato medico introduttivo al quale seguirà un procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita.
Si tratta quindi di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata in collaborazione con la stessa persona con disabilità e che, partendo dalla valutazione di base, si completa con gli elementi del contesto sociale concreto della persona. Nella unità di valutazione faranno parte anche soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa.
Accomodamento ragionevole – In conformità alla Convenzione ONU per le persone con disabilità (ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18), viene aggiunto alla Legge 104/1992 il nuovo articolo 5-bis che definisce il concetto di “ accomodamento ragionevole “ inteso come insieme di modifiche e adattamenti necessari al quale pubblica amministrazione, concessionario di pubblici servizi, soggetto privato possono ricorrere in via sussidiaria per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali in concreto non esercitabili, purchè tali modifiche non impongano alla un onere sproporzionato o eccessivo.
In ambito lavorativo ciò si traduce nella possibilità di adottare modifiche e adattamenti “ di un posto di lavoro, posizione lavorativa, mansione lavorativa o contesto ambientale o organizzativo lavorativo, tale da rendere possibile ad un lavoratore con disabilita, qualificato per quella data posizione lavorativa, di neutralizzare in maniera effettiva lo svantaggio derivante dalla menomazione o limitazione di cui soffre, dandogli l’opportunità di candidarsi al posto di lavoro e di svolgerne le funzioni essenziali, godendo dei benefici collegati a quell’impiego, in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori…“ ( nota 1 – Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 ).
Il datore di lavoro, può adottare, quindi, azioni in diversi ambiti, che risultino “ragionevoli”. E per le quali, la ragionevolezza è un aspetto da considerare anche rispetto all’incidenza economica , con un opportuno bilanciamento tra necessità, soluzioni attese e impegno di spesa.
In concreto ciò può tradursi in varie iniziative che vanno dall’adeguamento della postazione di lavoro con accorgimenti utili e funzionali; al superamento delle barriere architettoniche da attuare in ottemperanza con la normativa vigente; all’adozione di nuove tecnologiche; ma anche la realizzazione di diverse modalità organizzative e lavorative, ad esempio, quella del lavoro agile o smart working.
Non secondarie, in un progetto integrato, sono utili, ad esempio, azioni di formazione e di tutoraggio, con attività per il personale dipendente, che può affiancare il lavoratore con disabilità, anche, per quanto riguarda la sicurezza pratiche attive d’integrazione, sviluppo e monitoraggio dei risultati all’interno dell’azienda.