Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 maggio 2024, due Direttive riguardanti la parità di genere, razziale e religiosa, negli ambiti del lavoro e della sicurezza sociale.
In particolare:
- La Direttiva (UE) 2024/1499, del 7 maggio 2024, attiene alle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;
- La Direttiva (UE) 2024/1500, del 14 maggio 2024, attiene alle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
In concreto le due direttive apportano alcune modifiche alla disciplina che definisce i requisiti essenziali per il funzionamento delle autorità nazionali preposte a vigilare sulla corretta attuazione dei principi sulla parità di genere.
Per l’Italia si tratta di competenze attribuite in parte al Dipartimento per le Pari Opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduto dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e da una rete di Consiglieri regionali coordinati a livello nazionale.
L’intento è di migliorare l’efficienza e assicurare l’autonomia di tali enti, rafforzando l’applicazione del principio di pari trattamento definito dalle direttive precedenti in materia, 2006/54/CE e 2010/41/UE , senza pregiudicare le prerogative delle parti sociali e le competenze dell’ Ispettorato o di altri organismi incaricati dell’applicazione delle norme.
Entrambe le direttive entrano in vigore il prossimo 18 giugno , con la precisazione per cui le modifiche alle precedenti direttive si applicheranno a decorrere dal 19 luglio 2026, data entro la quale gli Stati membri dovranno provvedere al recepimento delle direttive stesse.
Gli Stati membri, entro il 19 giugno 2031 e successivamente ogni 5 anni, dovranno fornire alla Commissione UE tutte le informazioni pertinenti relative all’applicazione delle direttive con particolare riguardo al funzionamento degli organismi per la parità, tenuto conto delle relazioni elaborate dagli stessi a norma degli art. 17, lett. b) e c) .
Inoltre è previsto che almeno ogni quattro anni una o più relazioni, contenenti raccomandazioni, sulla situazione della parità di trattamento e della discriminazione, inclusi gli eventuali problemi strutturali riscontrati.
Le nuove direttive sottolineano la necessità che gli organismi nazionali di parità debbano offrire la possibilità di risolvere le controversie in modo alternativo, tramite mediazione o conciliazione, secondo la normativa e le prassi nazionali, senza precludere la possibilità di intraprendere un’azione legale quando la risoluzione alternativa non si rivela proficua.
Gli Stati membri dovranno garantire termini di prescrizione sufficienti e prevedere la loro sospensione durante la procedura conciliativa.
Viene specificato inoltre che gli organismi nazionali deputati all’attuazione dei principi in materia di parità di genere dovranno adoperarsi per fornire supporto con specifiche consulenze sul quadro giuridico ; procedure e mezzi di ricorso.
Gli Stati membri sono tenuti a conferire alle autorità per la parità il potere di indagare sulle violazioni dei principi di pari trattamento e, se ritenuto necessario, di avviare procedimenti per conto delle vittime o d’ufficio per difendere l’interesse pubblico.