Il Ministero del Lavoro, con la circ. n. 6/2025, ha fornito chiarimenti in merito alla nuova procedura introdotta dall’art. 19 del Collegato Lavoro in materia di dimissioni.
In caso di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può scegliere di attivare la nuova procedura decorso il termine minimo legale di 15 giorni, o attivare il procedimento disciplinare, con le garanzie dell’art. 7 Legge 300/1970, nei termini generalmente più brevi previsti dal CCNL per le assenze ingiustificate.
A fronte di tempistiche più lunghe, attivando la procedura delle dimissioni, il datore di lavoro può conseguire un risparmio. Durante il periodo di assenza ingiustificata, non sono dovuti i contributi e la retribuzione, oltre a poter essere trattenuta l’indennità di mancato preavviso senza versare il ticket licenziamento.