Addio al lavoro dopo 16 giorni continui di assenze ingiustificate.
Infatti, al 17mo giorno (se un diverso termine non è fissato dal Ccnl) il rapporto di lavoro s’intenderà risolto per volontà del lavoratore, cioè per dimissioni, ma senza necessità di eseguire la procedura telematica.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà inviare la CO (comunicazione obbligatoria di cessazione) e una nuova comunicazione all’ispettorato nazionale del lavoro, che potrà verificare la veridicità del fatto.
A prevederlo è l’art. 19 del ddl lavoro. Di conseguenza, trattandosi di dimissioni, il datore di lavoro non dovrà versare il ticket di licenziamento, mentre il lavoratore non avrà diritto alla Naspi (l’indennità di disoccupazione).