Detrazioni spese mediche: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
In una recente risposta ad interpello, la numero 192/2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle detrazioni fiscali per spese mediche.
Oggetto dell’interpello è la richiesta di chiarimento di una contribuente: il marito ha sostenuto nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima rata in sede di presentazione del Modello REDDITI Persone Fisiche 2021.
Poiché il coniuge è deceduto l’anno successivo, la contribuente ha chiesto se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.
Queste spese sono costituite esclusivamente:
- dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica
- e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ”finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell’agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico”.
In questo caso l’istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l’importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un’unica soluzione, della detrazione dall’imposta fino a concorrenza dell’imposta medesima.
Ciò in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi.
Tale possibilità è, invece, prevista dall’articolo 16bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata «in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».