Sono escluse dalla detassazione ai fini IRES e IRAP prevista dall’art. 10-bis del DL 137/2020 ( cd. DL Ristori ) le somme corrispondenti alla quota di contributi non versati per la concessione della decontribuzione SUD, introdotta dall’art. 27 del DL 104/2020 ( cd. Decreto Agosto ) e poi prorogata dall’ art. 1, commi 161 – 168 della Legge 178/2020 ( Legge di bilancio 2021 ).
A queste conclusioni è giunta l’ Agenzia delle Entrate in risposta alle istanze di interpello presentate da due società beneficiarie , nel corso del 2022, dell’esonero contributivo parziale (“Decontribuzione Sud”) destinato alle imprese operanti in aree geografiche caratterizzate da disagio socio-economico. [ Risposta n. 458/2023 e risposta n. 459/2023 ]
Secondo l’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020 (“decreto Ristori”) i “contributi” e le “indennità” di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica per Covid-19, purché diversi da quelli già esistenti prima, spettanti agli esercenti attività di impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi, sono esclusi dal calcolo del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e del valore della produzione Irap e non influenzano il rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir (rapporto di deducibilità degli interessi passivi).
Considerata la formulazione piuttosto generica della norma, che fa riferimento a “contributi e indennità” di “qualsiasi natura”, l’Agenzia tiene a sottolineare – al fine di delimitare il perimetro di applicabilità del regime di detassazione – che costituisce presupposto imprescindibile per l’applicazione, l’attribuzione di un “beneficio” che comporti un “vantaggio economico” effettivo e quantificabile, che consista in una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione, anche solo parziale, al sostenimento di determinati costi, purché effettivamente rimasti “a carico” del soggetto beneficiario.
Dopo una panoramica ampia ed esaustiva sugli aspetti tecnici della misura agevolativa della “Decontribuzione Sud”, riguardanti sia gli interventi di proroga che la cornice europea relativa alla disciplina sugli aiuti di Stato, la risposta all’interpello si sofferma su un’analisi riguardante la natura sostanziale della misura di sostegno in esame, che porta l’Agenzia delle entrate a qualificare l’esonero contributivo, di fatto, come una generale, ancorché temporanea e parziale, riduzione dell’aliquota contributiva dovuta dal datore di lavoro.
Ciò comporta, secondo l’Agenzia delle entrate, che il “costo” per oneri contributivi a carico dei datori di lavoro per la quota oggetto della misura risulta, in sostanza, “non sostenuto”.
Ciò esclude la configurabilità dei benefici come “contributi”, in quanto ai fini fiscali, l’effetto che ne deriva si sostanzia in una riduzione di contributi che non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate.