Corte di Giustizia UE: il datore di lavoro spinga il lavoratore a fruire delle ferie
L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE ha affermato che gli Stati membri possono imporre condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali. Questo al fine di incoraggiare l’effettiva fruizione delle stesse, essendo questa l’ipotesi preferibile rispetto alla loro monetizzazione, stante la finalità dell’istituto che è quella di garantire il ristoro psico-fisico del lavoratore.
Fatto affrontato
Il lavoratore, una volta dimessosi per accedere alla pensione, ricorre giudizialmente contro l’ex datore al fine di ottenere un’indennità per le ferie retribuite di cui non aveva goduto nel corso del rapporto di lavoro.
Il Comune datore, nel costituirsi in giudizio, rileva che, secondo quanto normativamente previsto, le ferie annuali dei lavoratori del settore pubblico, in caso di mancata fruizione, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Il Tribunale di Lecce investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se una tale normativa interna sia contraria alla Direttiva UE sull’orario di lavoro.
Conclusioni
L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia rileva che la Direttiva concernente l’orario di lavoro non osta, in via generale, ad una normativa nazionale che proibisce la monetizzazione delle ferie annuali retribuite non godute al termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, un tale divieto è legittimo solo in presenza di determinate circostanze e, in particolare:
- il divieto di monetizzazione non deve riguardare le ferie maturate nell’anno di riferimento in cui si ha la cessazione del rapporto di lavoro;
- il datore deve dimostrare che il lavoratore ha avuto l’effettiva possibilità di fruire delle ferie negli anni di riferimento precedenti;
- il datore deve aver incoraggiato il lavoratore a prendere le ferie annuali;
- il datore deve aver informato il lavoratore del fatto che le ferie annuali retribuite non godute non possono essere cumulate per essere sostituite da un’indennità economica al momento della cessazione del rapporto di lavoro.