Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo (assenza ingiustificata di quattro giorni per rifiuto del dipendente di mansioni ritenute diverse da quelle contrattuali), il lavoratore aveva tra l’altro rilevato che a norma del CCNL applicabile le mancanze che giustificano tale forma di licenziamento sono diverse e più gravi di quelle contestategli.
Rigettando il ricorso, la Corte (accertato che le mansioni richieste rientravano nel profilo professionale rivestito) rileva che dalla natura legale delle nozioni di giusta causa e di g.m.s. deriva che le ipotesi in proposito enucleate dal C.C.N.L. sono meramente esemplificative e non precludono il potere-dovere del giudice di individuarne altre derivanti dalla nozione legale.
Come appunto avvenuto, secondo la Corte, nel caso in esame, in ragione della gravità della mancanza rilevata, sia sul piano soggettivo che oggettivo, con l’impedimento del regolare espletamento del servizio pubblico appaltato alla società e tenuto conto della proporzionalità della reazione aziendale.