Con la sentenza n. 99 del 04.06.2024, la Corte Costituzionale afferma che il pubblico dipendente, genitore di figli fino a tre anni di età, può chiedere di essere trasferito temporaneamente in una sede posta, non solo nella regione in cui lavora l’altro genitore, ma anche nella regione in cui è fissata la residenza familiare.
Il caso affrontato
La dipendente pubblica, madre di un figlio di età inferiore ai tre anni, impugna giudizialmente la decisione con cui l’Ente datore aveva rigettato la sua richiesta di trasferimento temporaneo dalla sede di Firenze (ove prestava servizio) a quella di Napoli (città di residenza della sua famiglia), in quanto il marito lavorava in Molise.
Il Consiglio di Stato, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa” e non anche ad una sede ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia.
La sentenza
La Corte ritiene fondata la questione sollevata, sul presupposto che la ratio sottesa alla norma censurata è quella di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primi tre anni di vita dei figli, al fine di realizzare l’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia e dell’infanzia.
Detta finalità, secondo i Giudici, non può essere pienamente raggiunta prevedendo la possibilità di trasferimento temporaneo solo nella regione in cui lavora l’altro genitore, posto che rimarrebbe priva di tutela l’ipotesi in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quella in cui è stata fissata la residenza familiare.
Per la Consulta, infine, un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea risponderebbe, altresì, all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.