Contratto a termine illegittimo e risarcimento: l’entità del risarcimento decisa dal giudice.

Un recente decreto legge approvato dal governo lo scorso 4 settembre 2024 interviene sul tema contratto a termine illegittimo ed entità del risarcimento.

La questione nasce dalla procedura di infrazione avviata dalla Ue rispetto all’articolo 28, commi 2 e 3, del Dlgs 81/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act).

Tale normativa fissa il risarcimento del danno in una misura compresa tra un minimo di 2,5 e 12 mensilità, risarcimento che dovrebbe “coprire” il periodo intercorrente tra il termine contrattuale e il termine di riammissione in servizio a seguito di sentenza favorevole.

La normativa in questione sull’entità del risarcimento in caso di contratto a termine illegittimo ha superato i rilievi di costituzionalità promossi da alcuni uffici giudiziari: la Consulta, infatti, ha avuto modo di chiarire che il risarcimento forfettario è una misura ragionevole e costituzionalmente compatibile (n. 303/2011).

Una conferma, tuttavia, che non è stata sufficiente a mettere al riparo la norma di rilievi della Ue, che ha avviato una procedura di infrazione in quanto questa normativa non avrebbe carattere “dissuasivo” di eventuali comportamenti illegittimi, e quindi non tutelerebbe adeguatamente il lavoratore.

Per fermare questa procedura il decreto legge anti infrazioni Ue modifica la normativa, stabilendo che il lavoratore potrà ottenere un risarcimento economico superiore alle 12 mensilità di retribuzione qualora dimostri di aver subito un «maggior danno». In questo modo viene scardinato il criterio forfettario, tornando a una valutazione del danno rimessa alla discrezionalità del giudice.

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