L’articolo 34, comma 1, primo periodo, del Testo Unico sulla tutela e il sostegno alla maternità e paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) è stato modificato come segue:
- Eliminazione: Sono state soppresse le parole che prevedevano un limite massimo di un mese con il 60% della retribuzione, elevato all’80% solo per l’anno 2024.
- Aggiunta: È stato introdotto un ulteriore periodo, che consente un mese aggiuntivo di congedo, fino al sesto anno di vita del bambino, retribuito all’80%.
Inoltre, le nuove regole si applicano:
- Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
- Per l’ulteriore mese retribuito all’80%, alle situazioni che si concluderanno entro il 31 dicembre 2024.