Congedo parentale con indennità maggiorata – le istruzioni operative.

La recente modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, introdotta dall’articolo 1, comma 179 della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha incrementato l’indennità di congedo parentale dal 30% al 60% della retribuzione. Questo aumento si applica per un ulteriore mese di congedo, fruibile entro il sesto anno di vita del bambino o entro sei anni dall’adozione o affidamento. Inoltre, per il 2024, l’indennità per questo mese aggiuntivo sarà pari all’80% della retribuzione.

Questa disposizione è valida esclusivamente per i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, che concludono il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023. Le altre categorie di lavoratori non sono incluse. Nel caso in cui uno dei genitori sia lavoratore dipendente e l’altro no, il diritto all’ulteriore mese di congedo indennizzato al 60% (80% per il 2024) spetta solo al genitore dipendente.

Negli ultimi due anni, le norme sui congedi parentali sono state significativamente modificate. Il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 ha esteso da 6 a 9 mesi il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili per i lavoratori dipendenti, utilizzabili fino ai 12 anni di età del bambino. La Legge di bilancio 2023 ha poi aumentato al 80% l’indennità per uno dei nove mesi, fruibile entro il sesto anno.

Attualmente, ogni genitore può astenersi dal lavoro per un totale di dieci mesi nei primi dodici anni di vita del bambino (limite condiviso tra entrambi i genitori), a meno che il padre non utilizzi almeno tre mesi di congedo, ottenendo un mese aggiuntivo. In alternativa, ciascun genitore può astenersi per un massimo di sei mesi, che aumentano a sette se il padre fruisce almeno tre mesi.

Le modalità di indennizzo del congedo parentale sono le seguenti:

  • Un mese indennizzato all’80% della retribuzione, entro i primi sei anni di vita del bambino o dall’adozione/affidamento;
  • Un ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% nel 2024);
  • Sette mesi al 30% della retribuzione;
  • Due mesi non indennizzati, salvo specifiche condizioni di reddito.

Le stesse condizioni di indennizzo maggiorato si applicano anche se il congedo di maternità termina dopo il 31 dicembre 2022 o il 31 dicembre 2023, per congedi prorogati dopo il parto.

L’INPS, tramite la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, ha stabilito che il termine ultimo per la regolarizzazione del congedo parentale indennizzato all’80% per il secondo mese, iniziato dal 1° gennaio 2024, è il mese di giugno. Ai datori di lavoro è richiesto di adeguare l’indennità precedentemente erogata al 30% e liquidare quella all’80%.

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