Con la circolare n. 45 del 16 maggio, L’INPS fornisce indicazioni operative e alcuni chiarimenti in merito alla modifica prevista dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha elevato dal 30% all’80 % la retribuzione dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Il mese di congedo retribuito all’80% può essere fruito in tutte le modalità previste per il congedo parentale (intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria).
L’elevazione dell’indennità riguarda solamente la categoria dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che terminano, anche per un solo giorno, il congedo di maternità o di paternità sia esso obbligatorio o alternativo, successivamente al 31 dicembre 2022.
Vengono pertanto esclusi tutti i genitori dipendenti che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022, la misura così come normata non riguarda i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.
Poiché il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, l’INPS chiarisce inoltre che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti, rileva invece, il solo termine finale del congedo di paternità obbligatorio o alternativo.
L’Inps precisa che l’elevazione all’80% riguarda il primo mese dei tre spettanti a ciascun genitore non trasferibili all’altro (non viene aggiunto un ulteriore mese).
Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori (può essere suddiviso tra di essi), fruito anche contemporaneamente (nei medesimi giorni e per lo stesso figlio) o da uno soltanto dei genitori.
Altra precisazione riguarda i lavoratori pubblici i cui contratti di lavoro collettivi nazionali prevedano, per il medesimo periodo di congedo, un’indennità pari al 100% della retribuzione.
Della questione si è occupato il Dipartimento della Funzione pubblica chiarendo in una nota che per loro l’incremento percentuale dell’indennità non è applicabile in quanto già interessati da una deroga migliorativa da parte della contrattazione collettiva.