Con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce alcune indicazioni sulle regole applicabili ai contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge di conversione del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
Limite massimo di durata
Resta inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, pari a 24 mesi, e non ha subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite nè il regime dello stop and go.
Proroghe e rinnovi
Proroghe e rinnovi, nei primi 12 mesi di durata, possono adesso intervenire liberamente senza specificare alcuna condizione.
Ai fini del raggiungimento del limite massimo di 12 mesi si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023: eventuali rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di 12 mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine.
Ne deriva che, a decorrere dal 5 maggio 2023, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di 12 mesi, senza necessità di apporre causali, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (non modificata dal D.L. n. 48/2023).
Tale previsione riguarda sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.
Somministrazione lavoro
Per quanto riguarda invece la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, viene adesso previsto che, ai fini del rispetto del limite del 20%, non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.
Inoltre viene esclusa espressamente l’applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, numeri 4 e 99, del regolamento UE n. 651/2014, come individuati dal D.M. 17 ottobre 2017. Giova ricordare che tale decreto definisce come lavoratori svantaggiati coloro per i quali ricorra, in via alternativa, una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) abbiano superato i 50 anni di età;
e) siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
f) siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.