Collaborazioni coordinate e continuative: novità decreto correttivo 120\2023
LA RIFORMA DELLO SPORT DOPO IL DECRETO CORRETTIVO 120/2023: SINTESI DELLE NOVITA’
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Senza ombra di dubbio, questa sarà la forma giuridica più utilizzata per il lavoro sportivo. Anche su questo punto, il correttivo bis è intervenuto, ampliando il numero delle ore settimanali (passate a 24) sino alle quali vi è la presunzione, nel campo del dilettantismo, che il rapporto di lavoro sia un co.co.co.
La norma specifica le condizioni affinché operi la presunzione predetta: il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici. Si ritiene opportuno precisare che non è proibito instaurare un rapporto di cosportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali; solo che, in tal caso, non opera quella sorta di presunzione legale di co.co.co introdotta dalla norma, ma va dimostrato, in caso di verifica, che ricorrono tutti i presupposti, nel caso specifico, della collaborazione e non di un rapporto di lavoro dipendente.
Allo stesso modo, si ritiene che anche sotto le 24 ore settimanali, nel caso le modalità operative del rapporto di lavoro siano tipiche del lavoro dipendente, gli organi di verifica potranno riqualificare l’inquadramento lavorativo. Ma l’onere della prova spetta,in tal caso, ai verificatori stessi, poiché opera la presunzione di collaborazione prevista dalla legge.