Collaborazioni coordinate e continuative: novità decreto correttivo 120\2023

Collaborazioni coordinate e continuative: novità decreto correttivo

Collaborazioni coordinate e continuative: novità decreto correttivo 120\2023

LA RIFORMA DELLO SPORT DOPO IL DECRETO CORRETTIVO 120/2023: SINTESI DELLE NOVITA

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Senza ombra di dubbio, questa sarà la forma giuridica più utilizzata per il lavoro sportivo. Anche su questo punto, il correttivo bis è intervenuto, ampliando il numero delle ore settimanali (passate a 24) sino alle quali vi è la presunzione, nel campo del dilettantismo, che il rapporto di lavoro sia un co.co.co.

La norma specifica le condizioni affinché operi la presunzione predetta: il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici. Si ritiene opportuno precisare che non è proibito instaurare un rapporto di cosportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali; solo che, in tal caso, non opera quella sorta di presunzione legale di co.co.co introdotta dalla norma, ma va dimostrato, in caso di verifica, che ricorrono tutti i presupposti, nel caso specifico, della collaborazione e non di un rapporto di lavoro dipendente.

Allo stesso modo, si ritiene che anche sotto le 24 ore settimanali, nel caso le modalità operative del rapporto di lavoro siano tipiche del lavoro dipendente, gli organi di verifica potranno riqualificare l’inquadramento lavorativo. Ma l’onere della prova spetta,in tal caso, ai verificatori stessi, poiché opera la presunzione di collaborazione prevista dalla legge.

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La formazione rappresenta  un valore  in quanto momento di crescita personale e professionale, ed al contempo un investimento “intangibile” per il futuro.

U.N.Si.L, da sempre, si adopera per l’adeguamento  e  la riqualificazione della forza lavoro esistente.

La formazione  intesa come un insieme di momenti, di contenuti e di attività, accompagnata da  un efficace metodo di apprendimento, accresce le  qualità  del soggetto, rendendolo padrone del proprio cammino professionale, e come tale competitivo all’interno di un mercato del lavoro sempre più complesso ed esigente,  mentre  per chi è già inserito in un contesto lavorativo contribuisce al miglioramento delle proprie prestazioni, contribuendo di converso anche ad  aumentare il proprio rendimento all’interno dell’azienda.

L’ Ufficio Legale esprime l’impegno di U.N.Si.L. per la tutela e la difesa dei diritti di tutti i lavoratori.
Con una rete di legali convenzionati, dotati della  massima esperienza e specializzazione, presenti su tutto il territorio nazionale e coordinati dall’ufficio legale centrale, viene assicurata ai propri iscritti un’assistenza continua e qualificata, non solo  in  materia giuslavoristica e  previdenziale, ma anche in tutti gli altri settori che possono interessare i propri iscritti, come  liti condominiali, locazioni, infortunistica, controversie mediche e sanitarie, controversie in materia di contratti, separazioni e divorzi, cause ereditarie, divisioni, a tariffe agevolate.

Tra i compiti che U.N.Si.L.si impegna a rivestire rientra l’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ovvero  di ricerca, selezione, e ricollocazione del personale.

U.N.Si.L. supporta costantemente i propri iscritti  in cerca di occupazione. L’attenzione è rivolta non solo ai giovani, che si apprestano a fare il loro ingresso, per la prima volta, nel modo del lavoro, ma anche a disoccupati, cassintegrati, e  persone con disabilità, pianificandone in modo efficace la candidatura, mediante un’attenta analisi di conoscenze e capacità personali, comparate con le richieste  provenienti dalle esigenze di mercato, raccolta dei curricula,  preselezione, costituzione di banche dati, redazione di  un progetto professionale, ed effettuazione, su richiesta del committente.

La rappresentanza sindacale dei lavoratori costituisce un elemento fondamentale del tessuto democratico del nostro paese: attraverso di essa milioni di lavoratori danno voce nelle aziende in cui lavorano ai loro diritti ed attraverso la contrattazione cercano, invece,  di realizzare un equilibrio tra le esigenze delle aziende e quelle delle persone che vi lavorano. Il riferimento legislativo principale per la regolazione della rappresentanza sindacale in azienda si trova nella legge 300 del 20/5/1970 detta Statuto dei Lavoratori, che affida poi alla contrattazione la realizzazione dei principi in essa stabiliti.

 

Ed è proprio attraverso la contrattazione di I° e II° livello, ed il confronto con le Istituzioni, che U.N.Si.L. si fa carico non solo di rappresentare i bisogni del lavoro, ma più in generale quelli dei cittadini e delle comunità, profondamente mutati a causa delle dinamiche economiche, demografiche e migratorie di questi anni, e della recente pandemia da Covid-19, per favorire la ripresa degli investimenti pubblici e privati a partire dai bisogni prioritari dei territori.