Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle dimissioni per fatti concludenti.

Con Nota n. 579/2025 l’INL ha fornito le prime indicazioni operative relative alla procedura di comunicazione delle dimissioni per fatti concludenti, susseguenti all’ assenza ingiustificata del lavoratore, procedura ora prevista dal comma 7-bis, articolo 26, d.lgs. n. 151/2015, introdotto dal c.d. Collegato Lavoro.

In sintesi, la Nota in commento precisa i seguenti aspetti della procedura di comunicazione delle dimissioni tacite all’Ispettorato:

  • L’Ispettorato territoriale competente è da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
  • La comunicazione all’Ispettorato, che è il solo onere previsto in capo al datore di lavoro, va fatta preferibilmente via PEC all’indirizzo istituzionale della sede competente e deve riportare tutte le informazioni di cui il datore di lavoro sia a conoscenza circa i dati anagrafici, ultima residenza nota, recapiti mail e telefonici e ulteriori informazioni, utilizzando un Modello di comunicazione apposito, per indicare tutte queste informazioni.
  • Il datore di lavoro comunicherà all’ITL competente l’intervenuta assenza ingiustificata del lavoratore, una volta superato il termine previsto dal CCNL applicato, o in assenza di una previsione contrattuale, una volta trascorsi almeno quindi giorni di assenza.
  • La procedura di comunicazione delle dimissioni tacite è una possibilità attribuita al datore di lavoro qualora, ad esempio, voglia risolvere il rapporto ma non voglia invece procedere al licenziamento disciplinare.
  • L’Ispettorato può attivare la verifica della “veridicità della comunicazione”, contattando il lavoratore, altro personale o altri soggetti che forniscano elementi utili, e detti accertamenti dovranno essere avviati e conclusi tempestivamente, entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione datoriale.
  • Il rapporto di lavoro è risolto per dimissioni “tacite” del lavoratore solo sulla base della assenza del lavoratore portata per i termini del CCNL o di 15 giorni in assenza di previsione contrattuale e della intervenuta comunicazione all’ITL, tanto che il datore di lavoro può effettuare l’Unilav di cessazione.
  • Fermi i poteri di accertamento d’ufficio dell’Ispettorato, con onere della prova a carico del lavoratore, laddove quest’ultimo provi non tanto i motivi dell’assenza, ma provi l’impossibilità a comunicarli (o la circostanza di averli viceversa comunicati), l’effetto risolutivo può essere evitato.
  • In tale ultimo caso, l’ITL avviserà il lavoratore del suo diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, se già interrotto (con la trasmissione dell’Unilav di cessazione e il Datore di lavoro), riscontrando via Pec la comunicazione che il Datore di Lavoro aveva mandato.
  • L’ispettorato si riserva di dare al lavoratore diversa informativa circa eventuali casistiche in cui i motivi dell’assenza (come il mancato pagamento delle retribuzioni) possano dare al lavoratore peculiari e conseguenti diritti.
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