Terminato il triennio di sperimentazione per la pensione quota 100, nonché l’annualità di sperimentazione per quota 102, il disegno di legge di Bilancio 2023 ha introdotto un nuovo trattamento, andando ad aggiungere l’art. 14 bis al D.L. n. 4/2019, che disciplinava le prestazioni pensionistiche anticipate agevolate previgenti: si tratta della pensione quota 103, o pensione anticipata flessibile.
Possono usufruire del “pensionamento anticipato” tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi del settore privato e pubblico, compresi i parasubordinati (co.co.co, liberi professionisti senza cassa e altri lavoratori aderenti alla gestione separata dell’INPS).
Mentre per la “quota 103“, sono invece espressamente esclusi: il personale militare delle Forze Armate, il personale delle Forze di Polizia e della Polizia Penitenziaria, il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale della Guardia di Finanza.
Utilizzabile il cumulo contributivo. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione con quota 103, chi risulti iscritto a due o più gestioni previdenziali dell’Inps (sono escluse le casse di previdenza dei professionisti), può cumulare gli anni di contribuzione che ha maturato presso le singole gestioni, purché relativi a periodi non coincidenti. La facoltà è concessa in base alle regole del cosiddetto cumulo contributivo.
Finestre di attesa per l’uscita
Per la quota 103 non può essere ottenuta immediatamente, alla maturazione dei requisiti utili, ma è necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione, detto finestra, che inizia a trascorrere a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito utile. Nello specifico, le finestre sono pari a:
- 3 mesi, per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati; che vuol dire, in particolare, decorrenza dal 1° aprile 2023 per quelli che maturano quota 103 entro il 31 dicembre 2022;
- 6 mesi, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa presentazione della domanda di collocamento a riposo con un preavviso minimo di 6 mesi. Per coloro che hanno già maturato i requisiti per la quota 103 al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici.
Per i lavoratori del settore scuola (presidi, insegnanti e personale tecnico, amministrativo e ausiliario) e del settore AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) si applicano le norme ordinarie (art. 59 L. 449/1997). Cosa vuol dire, che la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione hanno effetto dalla data d’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno in cui vengono maturati i requisiti.