Cassazione: scorrimento di graduatoria per passaggio di qualifica.

Con l’ordinanza n. 14919 del 28.05.2024, la Cassazione afferma che i dipendenti pubblici, non vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica superiore, ma considerati idonei nella relativa graduatoria, non hanno un diritto soggettivo al riconoscimento di detta qualifica per scorrimento in caso di posizioni vacanti.

Il fatto affrontato

I lavoratori – deducendo di aver partecipato ai corsi-concorsi per titoli ed esami per i passaggi interni di Area e di essere risultati tutti idonei nelle graduatorie – ricorrono giudizialmente nei confronti del Ministero datore, al fine di ottenere l’inquadramento nella Area III, posizione economica F1.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo dovuto il richiesto passaggio.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la PA datrice, ai fini della selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, può scegliere se utilizzare o meno le graduatorie degli idonei “per scorrimento”.
Ciò, a patto che non sia obbligata a optare per questa strada in virtù di una previsione contenuta nella contrattazione collettiva o nel bando.

Ne consegue, secondo i Giudici di legittimità, che gli idonei non hanno un diritto soggettivo a vedersi riconosciuta la posizione messa a bando.

Tanto più, continua la sentenza, che il riconoscimento dell’inquadramento previsto dal bando di concorso presuppone che, quando il provvedimento di nomina viene assunto, gli uffici debbano avere lo stesso assetto organizzativo che avevano quando è stato emesso il bando.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla PA, ritenendo non dovuto il riconoscimento del superiore inquadramento richiesto dai dipendenti.

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