Con l’ordinanza n. 11999 del 03.05.2024, la Cassazione afferma che, durante i giorni di permesso ex art. 33 della L. 104/1992, il tempo dedicato all’assistenza del familiare disabile non deve essere rapportato all’intera giornata ma piuttosto all’orario lavorativo, restando irrilevanti le ore serali e notturne.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli perché, nei giorni in cui si trovava in permesso ex art. 33 della L. 104/1992, si era dedicato ad attività per nulla attinenti con l’assistenza alla madre inabile.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che le ore dedicate ad incombenti diversi e non connessi all’assistenza erano di misura tale da giustificare gli addebiti contestati.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’assistenza che legittima, da parte del lavoratore, la fruizione del permesso ex lege 104, non può intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita.
Tuttavia, per i Giudici di legittimità, detta assistenza deve comunque garantire al familiare disabile un intervento assistenziale di carattere perma
nente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Intervento che, per la sentenza, con riferimento all’assenza dal servizio, deve coprire quantomeno tutta la durata della giornata lavorativa.
Difettando quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.