Con l’ordinanza n. 18093 del 02.07.2024, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento collettivo per chiusura di un reparto, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di quelli da licenziare deve essere estesa anche ai dipendenti degli altri dipartimenti aziendali presso cui abbia, in passato, prestato attività il personale adibito al settore oggetto di eliminazione.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura collettiva.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, in considerazione della non corretta applicazione dei criteri di scelta, da parte della società, determinata dalla mancata comparazione della ricorrente con gli addetti al diverso settore presso cui la stessa era stata assegnata in precedenza.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto, non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere.
Per la sentenza, quindi, è necessario mettere a confronto tutti i dipendenti che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore, onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnato recesso.