Cassazione: non licenziabile il whistleblower se la giusta causa è correlata alla segnalazione dell’illecito.

Con la sentenza n. 12688 del 09.05.2024, la Cassazione afferma che la segnalazione del whistleblower sottrae alla reazione disciplinare tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dirigente presso l’azienda speciale di un Comune, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non avere curato l’impugnativa di un avviso di accertamento per l’importo di Euro 4.000.000 notificato alla società datrice.

A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce la natura ritorsiva del recesso a causa di suoi precedenti rapporti all’ANAC e alla Procura della Corte dei Conti, con cui aveva denunciato presunte irregolarità riferibili al vertice aziendale.

La Corte d’Appello rigetta la domanda, ritenendo che il ricorrente – a prescindere dal rapporto con la parte datoriale – era tenuto ad attivarsi e ad esercitare tutti i poteri necessari per fronteggiare la delicata situazione in cui la società si trovava coinvolta.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, in linea generale in tema di licenziamento ritorsivo, il motivo illecito, determinante ed esclusivo, richiede il previo accertamento dell’insussistenza della causale posta (formalmente) a fondamento del recesso.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, al fine di addivenire alla declaratoria di nullità della sanzione espulsiva, è necessario che l’intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti che integrino giusta causa o giustificato motivo, senza che si arrivi ad una comparazione tra le diverse ragioni causative del recesso.

Nello specifico, per la sentenza, laddove la ritorsione sia collegata ad una segnalazione avanzata dal dipendente, nell’ambito del c.d. whistleblowing, la giusta causa (formalmente) addotta a fondamento del recesso non può limitare la valutazione di tale circostanza e la (eventuale) applicazione della tutela normativamente prevista per legge in favore dei segnalanti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accogli il ricorso del pubblico dirigente, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

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