Con l’ordinanza n. 31719 del 10.12.2024, la Cassazione afferma che l’indennità di mensa non ha valore ontologicamente retributivo e, dunque, salva diversa previsione da parte dei contratti collettivi, non va considerata nella base di calcolo del TFR.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di chiedere il pagamento di differenze retributive sul TFR, stante il mancato inserimento di alcune voci nella relativa base di calcolo.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo – per quel che qui interessa – computabile l’indennità di mensa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce di tale servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.
Per la sentenza, tuttavia, resta salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali.
Visto che nel caso di specie difetta una previsione di tal genere, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, ritenendo non computabile l’indennità di mensa ai fini del calcolo del TFR.