Con l’ordinanza n. 16088 del 10.06.2024, la Cassazione afferma che la contestazione deve considerarsi tempestiva ogniqualvolta il ritardo nell’invio della stessa sia dovuto a una (comprovabile) difficoltà nell’accertamento dei fatti ovvero sia causato dalla grandezza o dalla complessità dell’organizzazione aziendale.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatole, deducendo la violazione dei principi di immediatezza ed immutabilità della contestazione disciplinare.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo specifici e tempestivi sia la lettera di contestazione disciplinare che il successivo provvedimento di licenziamento.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il concetto di immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, si deve dar conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa.
Tale valutazione – continua la sentenza – è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.
Ritenendo sussistente quest’ultimo requisito nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla dipendente.