Con l’ordinanza n. 26449 del 10.12.2024, la Cassazione afferma che la decisione del datore di lavoro appaltatore di esternalizzare il servizio mediante un subappalto non integra né la fattispecie del cambio di appalto né quella del trasferimento di azienda.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, impiegato presso un appalto, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito dell’esternalizzazione dell’attività cui era adibito, avvenuta attraverso un subappalto.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda e riconosce solo una indennità al ricorrente, non ritenendo invece integrata né la fattispecie del cambio di appalto né quella del trasferimento d’azienda.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la decisione di esternalizzare ad un subappaltatore è frutto della mera volontà del datore di lavoro appaltatore che non integra alcun cambio appalto.
Invero, per la sentenza, l’appalto originario rimane in essere con sostituzione all’appaltatore di un nuovo subappaltatore, senza creazione di alcun rapporto tra quest’ultimo ed il committente.
Parimenti, secondo i Giudici di legittimità, l’instaurazione di un subappalto non può integrare nemmeno la fattispecie del trasferimento d’azienda.
Nel primo caso, infatti, presupposto necessario è rappresentato dall’autonomia dell’organizzazione del subappaltatore, mentre nel secondo caso si deve trasferire al cessionario un apparato preesistente, anche dal punto di vista dell’organizzazione.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso principale della società e quello incidentale proposto dal lavoratore, confermando la debenza della sola tutela indennitaria prevista dall’impugnata sentenza.