Con la sentenza n. 7178 del 18.03.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto “l’ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una pubblica amministrazione nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa PA di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento.
Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall’autore dell’opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno”.
Il fatto affrontato
Il medico, dipendente ASL, dopo aver realizzato un sistema di acquisizione ed elaborazione dei flussi informatici aziendali, ricorre giudizialmente al fine di chiedere la condanna della PA datrice al pagamento di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo l’attività in questione rientrante nell’ambito del preesistente rapporto di lavoro fra le parti.
La sentenza
La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, nel pubblico impiego privatizzato, tutte le attività oggetto del rapporto di lavoro devono essere formalizzate per iscritto.
Secondo i Giudici di legittimità, laddove detta formalizzazione sia assente, il lavoratore può richiedere il risarcimento del danno, stante che, in difetto, l’Ente gioverebbe di un ingiustificato arricchimento.
Per la sentenza, la quantificazione del relativo indennizzo può essere operata dal giudice in via equitativa, tenendo presenti sia i costi sopportati dal professionista che il sacrificio del medesimo.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del pubblico dipendente, statuendo la debenza dell’indennizzo richiesto.