Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo).
Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, sono stati definiti i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo e l’importo massimo erogabile, parametrato all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nei limiti delle risorse stanziate per l’anno 2023.
Con la circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 sono stati indicati i termini e le modalità per la presentazione delle domande ai fini dell’erogazione del beneficio, relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2023.
Con il messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024 è stata comunicata altresì l’elaborazione delle graduatorie per l’erogazione del contributo, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei richiedenti, tenendo conto del valore dell’ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate nell’articolo 1 del D.I. 24 novembre 2023, come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo D.I. La scadenza del periodo per l’utilizzo del contributo, pari a 270 giorni dalla data di pubblicazione del citato messaggio n. 2584/2024, è il 7 aprile 2025.
Tanto premesso, con il presente messaggio, d’intesa con il Ministero della Salute, si comunica che con il D.I. in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2025, sono state assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo D.I.
Le Regioni e le Province autonome provvederanno al trasferimento all’INPS di tali ulteriori risorse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.I. 17 dicembre 2024 (cfr. l’art. 3 del D.I. 17 dicembre 2024).
A decorrere dal 15 aprile 2025, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie in essere e all’individuazione degli ulteriori beneficiari, nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’importo complessivo risultante sia dalle risorse di nuova attribuzione (pari a 5 milioni di euro) sia dalle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.
Con successivo messaggio sarà data comunicazione della definizione della graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché saranno fornite le modalità operative per la fruizione del contributo in argomento.